Prelevamenti non giustificati – Decorrenza degli effetti – Le novità del d.l. n. 193/201

L’art. 32 del d.p.r. n. 600/73, a seguito della novella di cui al d.l. n. 193/2016 stabilisce che la presunzione di rilevanza reddituale dei prelevamenti non giustificati riguardi solo i titolari di reddito d’impresa. La presunzione non si applica, peraltro, nel limite di 1.000,00 euro giornalieri, e comunque di 5.000,00 euro mensili.

Secondo una recente direttiva del Comando della Guardia di Finanza tale nuova disciplina opera in via retroattiva, considerando le relativa natura procedurale. Diversamente si è posta l’Agenzia delle Entrate (vedasi la circ. 7.4.2017 n. 8, par. 19), che è giunta alla conclusione opposta.

La posizione dell’Agenzia appare corretta, quantunque incongrua rispetto ad altre determinazioni relative a molte altre fattispecie, laddove la presunzione è costruita a favore degli interessi erariali. Le norme presuntive sono norme di relazione, perché attengono agli effetti sostanziali di una determinata fattispecie, e non sono norme di azione, attributive o limitative di poteri amministrativi. Per tale ragione, il principio tempus regit actum è inapplicabile alla concreta questione in oggetto, laddove non si sta discutendo della individuazione di un atto di un procedimento, ovvero della sua forma; riguardando le conseguenze sostanziali di un certo accadimento (il prelevamento ingiustificato), la nuova norma “non dispone che per l’avvenire” e non può quindi che operare solo per gli accadimenti ad essa successivi